mercoledì 27 ottobre 2010 - fisco Stampa Condividi l'articolo Segui @consumatore
Con la risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010, di cui si invia copia, l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune indicazioni sul comportamento da tenere da parte degli uffici chiamati in giudizio dai contribuenti per effetto della notifica degli avvisi bonari.
In particolare, esaminando la fattispecie dell’atto rivolto al contribuente e contenente l’invito a uno spontaneo adempimento – il cosiddetto avviso bonario - l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ancorché l’elencazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992 sia tassativa, essa contempla l’impugnabilità di tutti gli atti che incorporano una pretesa tributaria suscettibile di ledere immediatamente la sfera giuridica del soggetto destinatario.
Tale peculiare caratteristica è assente nell’avviso bonario, inidoneo ex sé a cristallizzare - ove non reclamato avanti la giurisdizione tributaria - il diritto di credito dell’ente impositore.
L’Amministrazione finanziaria istruisce, pertanto, gli uffici invitando a sollevare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso notificato e proposto avverso detta categoria di atti.
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