Ravenna: convegno sulla Class Action, la relazione di ADOC |
CLASS ACTION O AZIONE INIBITORIA, DI CUI ALL’ART 3 DELLA LEGGE 281 (ART 140 DEL CODICE DEL CONSUMO) - Relazione di Simone FILONZI
Il dibattito sulla class action ha prodotto numerosi progetti nell’arco di due legislature, concretizzandosi finalmente nella Legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24-12-2007, art. 2, 446° comma) che ha introdotto inizialmente nel Codice del Consumo il nuovo art. 140-bis, rubricato “Azione collettiva risarcitoria” .
Sebbene le disposizioni sarebbero dovute diventare applicabili a partire dal 1° luglio 2008 (ai sensi dell’art. 2, 447° comma, della Legge finanziaria), il Governo decideva di far slittare l’entrata in vigore dapprima al 1 gennaio 2009, quindi al 1 luglio 2009, infine, dopo aver profondamente modificato il testo del vecchio art. 140-bis, al 1 gennaio 2010.
Infatti, l’istituto è stato introdotto dall’art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha modificato l'articolo 140-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. E’ stata così delineata l’azione di classe italiana che, a partire dal gennaio 2010, consentirà ai consumatori di accedere a tale istituto, al fine di far rispettare i propri diritti.
La legge ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Dunque la legge fa esplicito riferimento ad una responsabilità contrattuale.
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Responsabilità da potersi definire extracontrattuale o pre-contrattuale.
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Responsabilità extracontrattuale che può derivare anche da fatto illecito, con conseguente risarcimento del danno.
La medesima normativa ha, altresì, determinato il soggetto legittimato ad agire in giudizio:
1. Qualsiasi consumatore (anche uno solo) componente della classe di riferimento, autonomamente, o mediante associazioni cui partecipa. La completa trasformazione delle norme sulla class action ha dunque portato ad uno stravolgimento dei soggetti legittimati ad agire. Prima esclusivamente le organizzazioni di consumatori, ora anche l'utente danneggiato, in prima persona, eventualmente anche tramite gruppi a cui appartiene.
2. Successiva adesione di soggetti che si trovano nella medesima situazione del proponente. Tale partecipazione comporta rinuncia ad ogni azione (restitutoria o risarcitoria) individuale fondata sul medesimo titolo. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche ma non necessariamente, tramite l'attore, e nel termine stabilito dal giudice. La proposizione dell’azione di classe produce i suoi effetti sulla prescrizione dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
Fori di competenza
Altra novità della legge è rappresentata dalla fissazione di fori esclusivi per la proposizione dell’azione di classe. Infatti, la legge ha sancito il principio generale che l’azione di classe deve essere proposta al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. Inoltre, sono state stabilite specifiche competenze giudiziarie per alcune regioni. La previsione di fissare un unico criterio di competenza, tanto per materia quanto per territorio, è da apprezzare. Difatti, tutte le azioni giudiziarie potranno essere proposte avanti un unico ufficio giudiziario, e questo potrà permettere sia di soddisfare le esigenze di concentrazione collegate alla decisione delle azioni, sia di consentire una sorte di formazione unica e specialistica dei magistrati competenti.
Introduzione dell'azione
L’azione è introdotta con atto di citazione, da notificarsi anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adìto, il quale può intervenire ma limitatamente al giudizio di ammissibilità. Trattasi di previsione innovativa rispetto all’originaria formulazione dell’art. 140 bis del Codice del Consumo.
Il filtro
Nella prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità o meno della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente, ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, se sussiste un conflitto d’interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
Reclamo avverso l'ordinanza di ammissibilità o meno del giudizio
Contro l'ordinanza che decide sulla ammissibilità o meno dell’azione può essere proposto reclamo davanti alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore (termine perentorio). Se il reclamo è proposto nei confronti di un’ordinanza ammissiva dell’azione, non viene sospeso il procedimento già incardinato davanti al Tribunale.
Il giudizio
Il Giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità o meno dell’azione. Qualora lo stesso emani ordinanza di inammissibilità, vengono regolate anche le spese, ed ordinate opportune forme di pubblicità a cura e spese del soccombente. Quando invece il Giudice emana l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda.
Nel caso in cui il Giudice ammetta il giudizio di classe:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, precisando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, devono essere depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo Economico che ne cura successive forme di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. È stato escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 c.p.c.
Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale determina, altresì, come dovrà svolgersi il procedimento assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'efficace e sollecita gestione dello stesso. Non sono proponibili successive azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il Giudice, successivamente adito, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
Definizione del processo:
La sentenza
Se il Tribunale accoglie la domanda, pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile (valutazione equitativa del danno), le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso d’accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione, e fa stato anche nei confronti degli aderenti, fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.
L’appello
In detto caso la Corte d'Appello, qualora sia effettuata la richiesta dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.), tiene conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso d’accoglimento del gravame. La Corte può in ogni caso disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
Irretroattività
La legge, come sopra richiamata, ha altresì introdotto il (controverso) principio dell’irretroattività. Difatti, le disposizioni sull’azione di classe si applicano solo agli illeciti compiuti successivamente alla data d’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99, e dunque dopo il giorno di Ferragosto del 2009. Tale precisazione legislativa deve essere intesa prendendo come punto di riferimento il momento in cui l’impresa ha tenuto la condotta lesiva, anche se il danno può essersi verificato in un momento successivo. Dunque, la nuova azione di classe non sarà pertanto applicabile ai danni che, anche se verificatisi dopo il giorno di Ferragosto del 2009, derivano da prodotti difettosi immessi nel circuito commerciale prima di tale data.
Prime applicazioni della legge e critiche
A giudizio delle associazioni, l'azione di classe rappresenta sicuramente uno strumento in più a disposizione dei consumatori, ma la legge poteva essere concepita in maniera più adeguata. Proprio il principio della mancata retroattività della legge è stato fortemente criticato. Come detto, l’azione di classe non è proponibile per tutti gli illeciti precedenti all’entrata in vigore della legge. È quindi esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per tutti gli scandali finanziari degli ultimi anni, come ad esempio Cirio, Parmalat, Lehman Brothers. Tale limitazione, secondo i detrattori, è priva di presupposto giuridico in quanto il generale principio d’irretroattività della legge dovrebbe valere per le norme di diritto sostanziale che introducono nuovi diritti, e non per quelle processuali che non introducono nessun nuovo diritto. Inoltre, le associazioni dei consumatori non avranno la possibilità, come previsto nella stesura iniziale della normativa, di essere promotori delle azioni, ma solo di ricevere il mandato dai danneggiati. Sempre secondo i critici dell’azione di classe, risulta anche controverso il concetto di diritti identici, oltre ad apparire fortemente limitante. Se prendiamo, ad esempio, il danno da prodotto difettoso, come un farmaco, i diritti che i singoli consumatori potranno far valere non sono quasi mai identici. Difatti, ogni danneggiato potrà aver assunto il farmaco in situazioni diverse, manifestare patologie differenti, aver subito danni difformi. Se dovesse imporsi un’interpretazione restrittiva dell’identità dei diritti, sarebbe difficile individuare in quali casi sarebbe davvero applicabile la class action.
Considerazioni finali
Lo strumento dell’azione di classe potrà essere valutato globalmente solo all’esito delle prime cause intraprese
Appaiono comunque evidenti i notevoli ostacoli apposti dal legislatore che rendono molto difficoltoso l’accesso a tale istituto, infatti, ora il ricorso può essere presentato da consumatori e utenti, da soli o associati.
Invero: “Il giudice deve valutare la capacità del singolo di gestire la class action. (come potrebbe un singolo cittadino farsi carico di tutte le incombenze che richiede l’azione di classe) Inoltre, se il ricorso viene giudicato ammissibile, il giudice deve indicare la forma adeguata di pubblicità dell’azione e potrebbe ordinare un certo numero di spot in tv e di uscite sui quotidiani nazionali, con costi proibitivi. In pratica, può accadere che per avere soddisfazione di un danno piccolo, come il costo di spedizione delle bollette, si debbano anticipare notevoli somme di denaro.
E’ chiaro che anche le singole associazioni dei consumatori potrebbero trovarsi in difficoltà dinanzi a tali oneri economici.
Inoltre, anche il sistema per le adesioni e l’esclusività di azione del primo ricorso può provocare ulteriori difficoltà. In pratica, chi condivide lo stesso danno patito dal promotore dell’azione può aderire (opt in) alla class action entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicità. Chi non lo fa è tagliato fuori: non può più aderire, né promuovere un nuovo ricorso. Ciò significa che se è promossa una causa contro un’azienda con sede a Torino e un danneggiato lo scopre troppo tardi, perché vive lontano e non legge i giornali su cui è stata pubblicizzata l’azione, non potrà più rivalersi.
A questo punto si potrebbe rivalutare la tradizionale strada del ricorso al giudice di pace o un ricorso plurimo anche in seguito ad una azione inibitoria, di cui all’art 3 della Legge 281 (art 140 del codice del consumo), intesa come forma di tutela giurisdizionale collettiva.
Infatti, in base all’art. 140 del Codice del Consumo, le associazioni iscritte all’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo hanno il potere di agire in giudizio a tutela dei diritti collettivi dei consumatori, con la possibilità di chiedere al giudice competente:
1) di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori;
2) di far adottare tutte le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3) di ordinare la pubblicazione del provvedimento giudiziale su uno o più quotidiani nazionali o locali, nei casi in cui la pubblicazione possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
La previsione di tale strumento a favore di un riconoscimento degli interessi dei consumatori è importante perché è svincolata dal danno eventualmente subito dal singolo consumatore: l’azione infatti può essere avviata direttamente e preventivamente dalle associazioni dei consumatori per tutelare interessi collettivi, indipendentemente da segnalazioni di privati e dunque dall'esigenza di tutelare una singola posizione individuale.
Inoltre i consumatori, a livello individuale, sono titolari solo dei propri diritti soggettivi, mentre compete alle associazioni l’inibitoria per i comportamenti lesivi o la rimozione degli effetti di quelli già posti in essere in quanto mettono in pericolo o producono effetti dannosi in relazione ad interessi riconducibili alla generalità della categoria dei consumatori.
Pertanto, le due possibilità di tutela restano autonome ed i relativi casi sono nettamente separati e non intercambiabili, non trasferendosi gli effetti del giudicato dell’azione collettiva direttamente ed immediatamente nella sfera giuridica del singolo consumatore.
Tuttavia, questi potrà innestare la propria azione individuale sulla sentenza risultante dall’esercizio dell’azione inibitoria collettiva. E viceversa, l’ottenimento di una sentenza favorevole sul piano individuale per un consumatore, potrà, ricorrendone i presupposti, formare oggetto di un’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi esercitata dalle associazioni legittimate.
Occorre evidenziare che manca un raccordo tra l’azione di classe con l’azione inibitoria che comunque dovrebbe, anziché diminuire o cessare la propria funzione essere sempre tenuta in considerazione anche per la sua veloce e non gravosa applicazione.
UN ESEMPIO CONCRETO:
CLASS ACTION O AZIONE INIBITORIA, DI CUI ALL’ART 3 DELLA LEGGE 281 (ART 140 DEL CODICE DEL CONSUMO)
L’inchiesta pubblicata da una rivista di settore tedesca (Auto Motor und Sport) e riportata nell’ articolo di Repubblica.it, relativamente alle dichiarazioni non rispondenti alla realtà effettuate dalle case automobilistiche, in merito alle emissioni di CO2 delle autovetture in commercio, apre il fronte alle iniziative che le associazioni dei consumatori dovranno inevitabilmente porre in essere per la difesa dei consumatori stessi.
L’Adoc sta valutando le possibili azioni da intraprendere contro le case automobilistiche quali la class action ovvero le azioni inibitorie di cui all’art. 140 del codice del consumo.
http://www.repubblica.it/motori/index.html
ALLEGATI ALLA RELAZIONE:
"Falsi i dati sulle emissioni di CO2"
Le auto in realtà inquinano di più
I numeri dichiarati dalle case automobilistiche non corrispondono al vero secondo un'inchiesta di Auto Motor und Sport. Dopo lo scandalo dei consumi ora si arriva al CO2di VINCENZO BORGOMEO
Le case automobilistiche non dicono il vero sulle emissioni di CO2. Questa la sconcertante realtà dell'inchiesta appena pubblicata da Auto Motor und Sport, la più grande rivista di settore tedesca. Una denuncia forte, ma in qualche modo scontata considerando il fatto che tutte, o quasi, le dichiarazioni sui consumi medi sono false. Dopo la famosa inchiesta di Autobild e quella di Quattroruote venne infatti dimostrato che in fatto di consumi ci sono differenze abissali fra quelli reali e quelli dichiarati: si va dal 17 al 47% in più. Ma non è solo una questione di inchieste: on line abbiamo ormai migliaia di testimonianze dei nostro lettori che denunciano come le proprie vetture (divise per marca e modello) non rispettino i consumi dichiarati. Un gigantesco blog interattivo dove i messaggi dei nostri lettori valgono più di mille discorsi.
Detto questo, visto che le emissioni sono legate ai consumi era facile immaginare che anche in fatto di CO2 ci potesse essere qualcosa di "strano". Ma si trattava solo di supposizioni, appunto. Ora invece abbiamo una prima prova che testimonia come perfino le auto più virtuose in fatto di ambiente poi tanto virtuose non siano...
I dati della tabella che pubblichiamo parlano da soli, ma - se possibile - il fatto che le case automobilistiche barino sui dati di emissioni è ancora più fastidioso. E già perché mentre con i consumi chiunque si può rendere conto che i dati dichiarai sono pressoché impossibili da replicare su strada, con la CO2 queste è impossibile. Insomma, bisogna fidarsi...
Il problema di tutto questo è il solito. Ossia la metodologia seguita per i test: la legge - in vigore in ben 50 Paesi - prevede infatti che i consumi e le emissioni di CO2 per tragitti in città e su strada siano calcolati simulando il viaggio delle macchine su speciali rulli per un tempo complessivo di 1.180 secondi, circa 20 minuti: per 780 secondi si misura il consumo nel percorso urbano, per 400 secondi quello di un viaggio extraurbano; per un tempo massimo di 10 secondi si raggiunge invece la velocità di 120 chilometri orari.
Condizioni inesistenti. Anche perché le case costruttrici hanno la possibilità di effettuare questi test con aria condizionata spenta e con modelli completamente privi di accessori, quindi in realtà non in vendita.
Testo articolo 140 e 140 bis del Codice del Consumo:
Articolo 140
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Art. 140-bis. - (Azione di classe)
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma
15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in
cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla
prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

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