ADOC - associazione dei consumatori

web tracker

Proposta di legge Russo Spena e Vendola sull'IVA sul Gas



Rating: 3.3/5 (4 votes cast)



Data pubblicazione: 2002-06-19
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati RUSSO SPENA, VENDOLA Norme per la determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico Presentata il 1 febbraio 2002 Onorevoli Colleghi! - Numerosi cittadini si sono rivolti e si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per lamentare l'illecita applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie dalle aziende erogatrici di gas metano. La normativa che disciplina la materia e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al n. 127-bis della parte III della tabella A allegata al decreto, e successive modificazioni, stabilisce che l'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano è del 10 per cento per quanto riguarda la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda. In realtà si è constatato che su tutto il territorio nazionale numerose aziende erogatrici di gas metano applicano, nei contratti di fornitura alla cittadinanza, contratti, si badi bene, stipulati in regime di monopolio, un'aliquota IVA del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano, sic et simpliciter. Dunque i cittadini versano un'aliquota IVA ben maggiore di quanto prevede la legge, come se usassero il gas metano solo per riscaldarsi, il che, tra l'altro, è veramente inaudito, se pensiamo che nei mesi che vanno da aprile a ottobre, il gas metano non viene utilizzato per il riscaldamento, vietandolo la legge, oltreché, e soprattutto, la logica. Forte di questa convinzione, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC), dopo avere promosso, con successo, azione giudiziaria nelle sedi competenti, a seguito della quale è stato riconosciuto il diritto alla ripetizione, da parte degli utenti richiedenti, delle somme indebitamente versate all'azienda erogatrice a causa della non corretta applicazione dell'aliquota IVA sul consumo di gas, si sta facendo portavoce e paladina di quei cittadini (20 mila utenti nella sola città di Taranto e la sentenza citata risale soltanto alla fine dell'estate 2001) che reclamano, tramite gli uffici legali dell'ADOC, il rimborso delle somme che da anni versano ingiustamente alle aziende erogatrici di gas metano. E' perlomeno opportuno chiedersi con che logica e diritto le aziende erogatrici di gas metano possano impunemente permettersi di stravolgere il dettato di legge, fissando imposte a proprio piacimento, imposte che, certo, non gravano sul loro bilancio, ma su quello delle famiglie italiane, che, ci pare, sono già sufficientemente gravate ed inoltre mentre le imprese che versano anch'esse, un'aliquota IVA del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano, possono scaricare detto onere passivo, il cittadino, ovviamente, non può farlo. E' stato risposto che, data la presenza nelle abitazioni di un unico contatore, non è possibile distinguere il consumo di gas per usi domestici da quello per il riscaldamento, rendendosi inevitabile un uso promiscuo del gas metano, per il quale andrebbe applicata l'aliquota del 20 per cento, ma è chiaro che questa giustificazione è incongrua e non accettabile. Il colmo della beffa ai cittadini contribuenti, a detta dei proponenti, si raggiunge con la lettura della circolare del Ministero delle finanze, n. 82 del 7 aprile 1999, la quale recita: "(..) l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore - energia della propria abitazione, a carattere famigliare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione (..)", il che significa che l'uso domestico del gas comprende qualsiasi uso dello stesso si faccia, dal riscaldamento, alla cottura dei cibi, alla produzione di acqua calda, e il logico corollario è che, allora, alla fornitura di gas metano per uso domestico va, necessariamente ed indiscutibilmente, applicata l'aliquota IVA del 10 per cento senza alcuna eccezione. Ma, in sintesi, tutto questo preambolo, cosa vuole significare? Che la normativa vigente e le indicazioni del Ministero, da gran parte delle aziende erogatrici sono state non solo disattese, ma anche piegate ad esclusivo detrimento di quei cittadini che con quelle aziende hanno dovuto stipulare un contratto di fornitura, il che non ha una coerenza né giuridica né morale. Riteniamo che sarebbe giusto chiedere scusa ai cittadini che da troppo tempo subiscono tale status quo. Non va dimenticato, infatti, che è unanimemente riconosciuto come il sistema fiscale e tributario italiano sia estremamente vetusto, farraginoso, involuto e, ci si conceda "kafkiano", ed è proprio tale situazione che ci impone di intervenire. Riteniamo che il Parlamento debba raccogliere le pressanti richieste e le proteste dei cittadini affrontando e risolvendo una volta per tutte, in modo chiaro e netto, il problema normativo della tassazione sul consumo del gas metano e dissipando qualsiasi incongruenza o dubbio circa la corretta interpretazione e applicazione della normativa in precedenza richiamata. Si rende pertanto necessario, alla luce anche della sentenza n. 242 del 2001 del giudice di pace di Massa, apportare modifiche al numero 127-bis) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, volte a rendere più lineare ed omogenea la tassazione sul gas metano, tenuto conto dello sviluppo tecnologico, cui la norma stessa deve senz'altro essere messa in condizione di adeguarsi. In una realtà caratterizzata da un crescente sviluppo tecnologico appare non accettabile inserire in due distinte tariffe tributarie il consumo del gas metano, applicando un'aliquota IVA del 10 per cento laddove lo stesso è impiegato per usi domestici e applicando viceversa, una aliquota del 20 per cento quando il medesimo combustibile è usato per il riscaldamento. Non vi è, infatti, alcuna differenza sostanziale, a parte una diversa scelta di mezzi tecnologici, tra il produrre acqua calda con tecniche tradizionali e il produrla con tecniche moderne al semplice scopo di fornire riscaldamento. Infine, ma non di minore importanza, è necessario un intervento anche tenendo conto del fatto che la corrispondente aliquota IVA in materia di energia elettrica per uso domestico, pari al 10 per cento, è stabilita addirittura al 4 per cento in caso di prima casa e di nuclei abitativi comprendenti portatori di handicap, di soggetti affetti da gravi patologie mediche e di anziani abbisognevoli di assistenza. Verrebbe da chiedersi, allora, perché il gas metano dovrebbe essere un bene "meno necessario" dell'energia elettrica al quale applicare aliquote IVA così superiori rispetto a quelle corrisposte per l'energia elettrica. Ci auguriamo che la proposta di legge sia messa in discussione e approvata con un iter il più veloce possibile.
PROPOSTA DI LEGGE Articoli
Art. 1. (Aliquote d'imposta). 1. Il consumo di gas metano per uso domestico è soggetto all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Al numero 127-bis della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "somministrazione" sono inserite le seguenti: "e consumo".

Art. 2. (Definizione di uso domestico). 1. Con l'espressione "uso domestico" di cui all'articolo 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.

Art. 3. (Agevolazioni di imposta). 1. L'aliquota di cui all'articolo 1 è ridotta al 4 per cento relativamente al consumo di gas metano per uso domestico negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per i conduttori e i proprietari di prima casa, nella medesima residenti, a titolari di un reddito netto annuo non superiore a 36.152 euro, con maggiorazione di 1.122,32 euro per ogni persona a carico. L'aliquota agevolata di cui al presente comma si applica senza alcun limite di reddito al consumo di gas metano per uso domestico da parte dei nuclei abitativi di cui al periodo precedente comprendenti portatori di handicap, soggetti affetti da gravi patologie fisiche o psichiche, nonché anziani che necessitano di assistenza.

Copyright © ADOC 2000-2007 Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori
Presidenza: Via Tor Fiorenza 35, 00199 Roma Tel 06.45420928 06.86398975 Fax 06.86329611
Sede Legale: Via Lucullo, 6 - 00187 Roma · Privacy Policy -