REDDITI: Denuncia dell’Adoc alla Polizia Postale, accertare violazioni privacy e responsabilita’ di chi sta diffondendo sul web i dati copiati dal sito dell’Agenzia delle Entrate
2008-05-05
A seguito dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Roma, l’Adoc ha presentato denuncia alla Polizia Postale per violazione della privacy.
“Con questa denuncia anche la Polizia Postale potrà avviare le indagini per accertare eventuali violazioni della privacy e le responsabilità di chi sta continuando a diffondere i redditi sul web – dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc – tenendo conto della dichiarazione del Garante della privacy, secondo cui “l’accessibilità dei dati in Rete non significa che essi siano di per sé liberamente diffondibili da qualunque utente della Rete”. Qualora venissero accertate responsabilità per la diffusione dei dati, riteniamo che possa essere risarcito il solo danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello morale soggettivo, per lesione della privacy, in fattispecie del D.Lgs. 196/2003.”
Secondo l’Adoc, la pubblicità dei redditi, in base alla legge del 1973, è corretta, ma dev’essere previsto un sistema di identificazione e tracciatura delle operazioni, per evitare un uso illecito di tali dati.
“La pubblicità dei redditi, così come prevista dall’art. 69 DPR 660/1973, è corretta e va mantenuta, anche in un’ottica di lotta all’evasione fiscale – continua Pileri – che l’Adoc sostiene fermamente. Ma è necessario che venga previsto e attivato un sistema di identificazione e di tracciatura delle operazioni effettuate, a tutela della privacy e come prevenzione per eventuali episodi di criminalità legati alla consultazione dei redditi”.
L’Adoc contesta poi il riferimento a Paesi come Finlandia e Irlanda, utilizzati come esempi di trasparenza.
“E’ vero che in Finlandia e in Irlanda i dati sono liberamente consultabili, ma è vero anche che in questi due Paesi la privacy è tutelata ai massimi livelli – conclude Pileri – in Irlanda sono pubblicati esclusivamente i redditi degli evasori fiscali, in Finlandia tutte le consultazioni effettuate sono registrate e tracciate, anche se fatte da un telefonino. Se questi Paesi devono essere usati come modello di riferimento in tema di giustizia sociale, perché allora non introdurre anche nel nostro ordinamento la proporzionalità delle multe inflitte agli automobilisti, in base al reddito, come avviene in Finlandia?”.
L’Adoc, per chiarire le possibili soluzioni giuridiche da seguire, anche a seguito delle notizie che si sono susseguite in questi giorni, precisa che le strade da percorrere sono due: la costituzione di parte civile nel processo penale contro il trasgressore o l’azione civile autonoma. La scelta è riservata alla parte offesa, in quanto il legislatore ha lasciato distinti i due procedimenti: quello penale e quello civile.
Via penale
Nella fase delle indagini il danneggiato-denunciante non è ancora "parte piena" nel processo penale, può però presentare memorie, fare richieste ed indicare mezzi di prova al magistrato che indaga o nella fase dibattimentale. Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. La costituzione di parte civile ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza molto lunghe.
Via civile In alternativa alla costituzione di parte civile il danneggiato può iniziare autonomo giudizio civile in cui richiedere i danni subiti a causa del comportamento dell'autore del reato: i due procedimenti sono slegati l'uno dall'altro e comunque molte volte in caso di condanna penale, lo stesso giudice rimette tutto ad un giudizio civile per stabilire il quantum da risarcire.
L'azione civile risarcitoria spaventa l’autore dell'illecito, il più delle volte, ben più della sanzione amministrativa e, a volte, anche di quella penale. E’ prevista la risarcibilità del danno morale nei casi di colpa presunta o di colpa oggettiva. Ne deriva, di fatto, l'ampliamento della sfera di risarcibilità del danno morale non più strettamente colleg ato alla ricorrenza di una fatto previsto dall'ordinamento come reato. La conseguenza sul piano risarcitorio è di tutta evidenza. Se in un caso di azione civile per violazione delle norme sul trattamento dei dati personali sarà difficile per il danneggiato provare il danno
patrimoniale, l’onere probatorio sarà di certo meno arduo per quanto riguarda il danno morale
patrimoniale, l’onere probatorio sarà di certo meno arduo per quanto riguarda il danno morale
VADEMECUM PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La tutela dell’interessato è affidata al Garante oppure all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il titolo I, parte III, riferito alla tutela amministrativa e giurisdizionale prevede che le tutele di cui dispone l’interessato sono le seguenti: una tutela amministrativa attraverso la proposizione del reclamo circostanziato o di una segnalazione al Garante, ed una tutela avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, mediante il rito speciale previsto e regolamentato dall’art. 152 CPDP.
Il co. 1 dell’art. 152 CPDP prevede l’attribuzione alla Autorità giudiziaria ordinaria di tutte le controversie inerenti all’applicazione del Codice della privacy, comprese le questioni ‹‹inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione di dati personali o alla loro mancata adozione
Ai sensi dell’art. 152, co. 2, CPDP, l’azione proposta con ricorso deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento.
Mutuando le disposizioni del Codice di procedura civile ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche si fa riferimento al luogo in cui vi è la sede legale.
Il co. 2 dell’art. 152 CPDP prevede che l’azione si debba proporre con il deposito del ricorso in cancelleria senza alcuna indicazione dei requisiti necessari dell’atto, né del suo contenuto.
É, quindi, necessaria l’applicazione delle regole generali contenute nell’art. 125 c.p.c. e il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda.
Al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 152, co. 6, CPDP è conferito il potere di emanare provvedimenti cautelari con decreto motivato, qualora sussiste un pericolo di danno grave e irreparabile (sia personale, sia patrimoniale). Di talché, l’Autorità giudiziaria ordinaria ha la facoltà di emanare i provvedimenti ritenuti necessari con decreto motivato inaudita altera parte.
L’Adoc, che tramite il suo osservatorio nazionale ha rilevato una condotta della Agenzia delle entrate non rispettosa della privacy degli italiani, ritiene necessario agire per far ottenere agli interessati un adeguato risarcimento. E’ possibile scaricare il modello per il risarcimento del danno sul sito www.adoc.org, già scaricato da migliaia di utenti
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