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KENYA: Per l?Adoc legittimo chiedere il cambio del viaggio o la restituzione di quanto gia? versato



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Data pubblicazione: 2008-01-02

A seguito dell’instabile situazione politica in tutto il Paese africano, che ha portato a disordini e scontri in varie località, come segnalato anche dalla Farnesina, l’Adoc informa i turisti che è possibile chiedere il cambio del viaggio o la restituzione della somma versata.

“Avvisiamo tutti coloro che sono in procinto di recarsi in Kenya che è possibile e legittimo chiedere il cambio o il rinvio del viaggio – suggerisce Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc – o la restituzione della somma già pagata. In nessun caso si dovrà pagare alcuna penale dato che, secondo il Codice del Consumo, in presenza di emergenza sanitaria, politica, eventi naturali e di instabilità dovuta ad atti terroristici, i consumatori hanno diritto di recedere dal contratto senza preavviso, allorché la vacanza consista nel soggiorno in uno dei Paesi o in una delle località incluse nella lista del Ministero degli Esteri, senza alcuna decurtazione a titolo di penale”.

Per ciò che riguarda i casi di situazioni di emergenza insorta durante la permanenza dei turisti nei luoghi di vacanza, l’Adoc invita a far valere l’art.100 del Codice del Consumo.

“E’ previsto inoltre un apposito Fondo di garanzia a tutela dei consumatori – continua Pileri – che, in questo caso, fornisce una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi extracomunitari, in situazioni di emergenza, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore”.

Per riassumere quindi cosa si deve fare e in quali casi, l'Adoc ha steso il seguente promemoria:

Quando vi siano condizioni che non permettono la sicurezza dei turisti in un determinato Paese è possibile chiedere il cambio o il rinvio del viaggio o la restituzione di quanto già pagato per chi ha previsto un viaggio nel Paese africano sconvolto dalle violenze in questo periodo.

Non bisogna pagare penali. Infatti è previsto che non vi siano penali nel caso si verifichino eventi di forza maggiore che determinano l'impossibilità di effettuare il viaggio. In presenza di emergenza sanitaria, politica, eventi naturali (cicloni) e, infine, instabilità dovuta ad atti terroristici, i consumatori hanno diritto di recedere dal contratto senza preavviso, allorché la vacanza consista nel soggiorno in uno dei Paesi o in una delle località inclusi nella lista del ministero degli Esteri.
Il turista ha diritto al rimborso totale di quanto già versato senza subire alcuna decurtazione a titolo di penale oppure può optare per un altro pacchetto turistico – in un Paese non a rischio – di valore uguale o di valore inferiore ma, in quest'ultimo caso, avrà diritto anche al rimborso della differenza. Negli altri casi, ossia quando il Paese di destinazione non rientri nell'elenco di cui sopra, verranno applicate le normali condizioni di rimborso in caso di recesso o rinuncia.
Dopo la partenza, le modifiche al contratto di viaggio che importino variazioni di una parte essenziale dei servizi prestati, obbligano l'organizzatore ad adeguate soluzioni alternative per garantire la prosecuzione del viaggio programmato senza che ciò comporti alcun onere in capo al consumatore.
Se nessuna soluzione alternativa è possibile, allora l'organizzatore è tenuto a fornire al turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, nonché a restituire al consumatore la differenza tra il costo delle prestazioni previste in contratto e quelle effettuate fino al momento del rientro.


Per quello che riguarda i casi di situazioni di emergenza insorta durante la permanenza dei turisti nei luoghi di vacanza, l'articolo 100 del Codice del consumo prevede un apposito Fondo di garanzia a tutela dei diritti dei consumatori. Il Fondo, in caso di dissesto finanziario di chi ha organizzato il viaggio o, comunque, lo ha venduto, rimborsa, in tempi abbastanza rapidi, sia il costo del biglietto sia il costo del rimpatrio in caso di viaggio all'estero.La seconda ipotesi di intervento del Fondo di garanzia è rappresentata dal rimpatrio del consumatore da Paesi extracomunitari in presenza di situazioni di emergenza che prescindono dal fatto che vi sia, o meno, responsabilità imputabile all'organizzatore. Il Fondo fornisce al più presto al consumatore le disponibilità economiche per uscire dalla situazione di pericolo e rientrare in Italia.

 

 

 

 




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